1. Dopo l'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 180-ter. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro a mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere scambiate e condivise nel quadro di tale attività di scambio e di condivisione, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori o altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di categorie di titolari di diritti d'autore o detentori di diritti connessi.
2. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 interloquiscono e negoziano con le associazioni rappresentative degli interessi degli utilizzatori che ne facciano richiesta i termini delle autorizzazioni previste al citato comma 1.
3. La Società italiana degli autori ed editori e le altre società di gestione collettiva significativamente rappresentative di cui al comma 1 operano anche nei confronti dei titolari dei diritti d'autore o dei detentori dei diritti connessi non associati o non aderenti alle stesse con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei loro associati e aderenti.
4. I titolari dei diritti d'autore e i detentori di diritti connessi non associati o non aderenti possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni